Accesso civico agli atti della pubblica Amministrazione, bilanciare il diritto alla trasparenza con gli interessi tutelati dalla legge

Pietro CUSATI detto Pierino
La trasparenza amministrativa non può essere sacrificata,con una recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 16 ottobre 2026, n. 7558,avente ad oggetto il diritto alla trasparenza , in materia di accesso civico. Il diniego richiede un pregiudizio concreto e dimostrabile da parte della pubblica Amministrazione. Bilanciare il diritto alla trasparenza con gli interessi pubblici e privati tutelati dalla legge, privilegiando, quando possibile, l’ostensione parziale e l’oscuramento dei dati rispetto al rifiuto integrale dell’accesso. Secondo il Consiglio di Stato il diniego dell’accesso civico generalizzato non può fondarsi su un generico richiamo alla tutela di interessi pubblici o privati. Per limitare la trasparenza occorre dimostrare che la divulgazione delle informazioni sia concretamente suscettibile di arrecare un pregiudizio agli interessi protetti dalla legge. La pubblica amministrazione deve adottare la soluzione meno restrittiva possibile, valutando anche la possibilità di consentire un accesso parziale attraverso l’oscuramento dei dati non ostensibili. La sentenza del Consiglio di Stato richiama il principio di proporzionalità come criterio guida per l’esame delle istanze di accesso. Le eccezioni relative, diversamente da quelle assolute, non determinano un’automatica esclusione del diritto di conoscere, ma impongono alla pubblica amministrazione una valutazione concreta degli interessi in gioco.Da una parte vi è l’interesse alla trasparenza e alla conoscibilità dell’attività amministrativa; dall’altra, la necessità di proteggere specifici interessi pubblici o privati che potrebbero essere compromessi dalla divulgazione delle informazioni.Il bilanciamento deve i essere effettuato caso per caso. Non sono sufficienti motivazioni astratte o richiami generici alle esigenze di riservatezza o sicurezza.La stessa valutazione deve riguardare l’eventuale limitazione dell’accesso. L’amministrazione non può sacrificare il diritto alla trasparenza oltre quanto strettamente necessario per proteggere l’interesse antagonista. Deve pertanto verificare se sia possibile ricorrere a misure meno restrittive, come la selezione delle informazioni ostensibili, l’esclusione di singoli documenti o l’oscuramento dei dati sensibili. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, relativo a una richiesta rivolta all’Agenzia delle dogane sulle informazioni concernenti il transito di materiale bellico e componenti di armamenti attraverso un porto, i giudici amministrativi hanno disposto l’ostensione dei soli dati numerici riferiti a un periodo già trascorso.La soluzione individua un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e il diritto di accesso, evitando che la presenza di informazioni potenzialmente sensibili comporti automaticamente la sottrazione dell’intero patrimonio informativo alla conoscibilità.La decisione del Consiglio di Stato, assume rilievo per le amministrazioni chiamate a gestire le richieste di accesso civico generalizzato: la presenza di un interesse protetto non giustifica, da sola, il diniego, ma richiede una verifica puntuale del pregiudizio e una motivazione proporzionata alla limitazione imposta. La trasparenza deve essere sacrificata soltanto nella misura indispensabile a garantire la tutela degli interessi concorrenti.
