27 Luglio 2024

Le annunciate riforme dal Ministro on. Carlo Nordio in materia di giustizia civile, penale e tributaria, quale la priorità in parlamento?

0

di Pietro Cusati detto Pierino

Le riforme in materia di giustizia civile, penale e tributaria richiedono una visione di insieme e la considerazione complessiva degli equilibri del processo, essendo problematici gli interventi su singoli aspetti specifici. In queste ultime settimane il Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio ha richiamato un crono-programma di ulteriori riforme in materia di giustizia civile , penale e tributaria , ma di queste riforme non sono ancora note le priorità in parlamento? L’Unione delle Camere Penali Italiane è stata audita presso la commissione giustizia del Senato sul Disegno di Legge di iniziativa governativa recante la modifica al codice penale e al codice di procedura penale. Nel merito del disegno di legge in discussione il giudizio delle Camere Penali è positivo per quanto attiene la previsione dell’abrogazione dell’abuso di ufficio,art. 323 c.p., e la maggiore tipizzazione della fattispecie di traffico di influenze. L’abuso di ufficio è norma incriminatrice sulla quale il Legislatore è più volte intervenuto, nel tentativo di renderne più definiti i presupposti; in realtà essa non ha mai svolto un vero e proprio ruolo di presidio di legalità, risolvendosi semplicemente in uno strumento di invasivo controllo da parte delle Procure della Repubblica nella attività amministrativa. È noto come la semplice contestazione abbia spesso determinato la paralisi della attività della Pubblica amministrazione e alterato gli equilibri della vita democratica in occasione di competizioni elettorali. Infondate sono le critiche secondo le quali con tale abrogazione verrebbe meno il ruolo di “reato spia” in relazione alla sussistenza di ben più gravi fattispecie, come del resto neppure suggestiva è la considerazione per la quale la eliminazione di tale norma determinerà la legittimazione di condotte arbitrarie. Più articolato il giudizio sulle previste modifiche al codice di rito, la più significativa delle quali riguarda il procedimento per la adozione dei provvedimenti in materia di misure cautelari; è positiva la previsione, in linea di principio, della collocazione dell’interrogatorio di garanzia prima della eventuale emissione della misura, in modo da consentire alla persona sottoposta a indagini di eventualmente rappresentare la ricostruzione alternativa dei fatti e le ragioni di resistenza alla proposta del Pubblico Ministero senza versare nella traumatica condizione della avvenuta restrizione in carcere. Certamente tale modalità porterebbe al recupero della vera funzione di garanzia che l’interrogatorio previsto dall’art. 274 ha perso nella sua applicazione pratica. Anche la riserva ad un giudice collegiale della decisione in ordine alla richiesta custodiale in carcere è evidente espressione di una corretta interpretazione della regola dell’extrema ratio per la misura carceraria. L’insieme delle nuove garanzie, però, sconta l’ampio sistema delle deroghe destinato a rendere la nuova disciplina assolutamente residuale. È sufficiente, infatti, la prospettazione da parte del Pubblico Ministero di una delle esigenze di cui all’art. 274, lettere a) e b), c.p.p. o che il reato contestato appartenga al catalogo degli ostativi per mantenere fermo l’attuale meccanismo. La disciplina, peraltro, presenta una ulteriore anomalia, per la quale parrebbe che il giudice collegiale debba comunque procedere all’interrogatorio preventivo senza una preliminare delibazione sulla fondatezza della richiesta; non sarebbe dunque possibile un rigetto de plano. Vi è poi una riflessione di fondo da fare, che porta ad annotare come . a fronte di un rafforzamento delle garanzie per la persona indagata dato dalla previsione della collegialità cautelare, il sistema continui a prevedere che la decisone all’esito del giudizio di cognizione sia riservata a un giudice monocratico,magari anche onorario e senza l’apporto della discussione della camera di consiglio. Altro intervento attiene alla informazione di garanzia di cui all’art. 369 c.p.p. In proposito va positivamente segnalato che, con la riforma, l’atto del quale si cerca di estendere la natura di garanzia dovrà contenere anche «la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato». Al di là di alcune approssimazioni in punto di tecnica legislativa (attenti commentatori segnalano come, nella nuova formulazione, la norma continuerebbe a prevedere anche l’inciso della «data e del luogo del fatto», a cui si aggiungerebbe la indicazione della «data e del luogo di commissione del reato»), in ogni caso è apprezzabile la nuova prospettazione, che consentirà alla persona sottoposta a indagini e alla difesa tecnica di finalmente conoscere l’oggetto dell’accusa. Deludente è l’intervento in tema di intercettazioni, la scelta è quella di ,un intervento chirurgico nella complessa disciplina, finalizzato a rendere più cogente il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, prevedendo una deroga nel caso in cui tale contenuto «sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione del provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento». Non si è ritenuto di mettere mano alla disciplina delle intercettazioni, secondo una chiara visione del bilanciamento dei contrastanti interessi, peraltro di rilevanza costituzionale, in gioco. La vera urgenza è quella di impedire che, anche attraverso strumentali contestazioni, si possa ricorrere a tale strumento investigativo, per poi prevedere la circolarità del loro utilizzo in procedimenti diversi. Le intercettazioni sono talmente invasive da dover prevedere non solo chiarezza di presupposti per la loro adozione ma anche che il loro utilizzo debba essere riservato al procedimento per il quale sono state disposte. Positiva è la introduzione del divieto di impugnazione delle sentenze di assoluzione, ancorché limitato ai soli reati a citazione diretta: «Si tratta di un primo passo verso la piena realizzazione di una delle più antiche battaglie dei penalisti italiani». L’appello del Pubblico Ministero è incompatibile con il principio del ragionevole dubbio, mentre quello dell’imputato, lungi dal rappresentare un privilegio, è finalizzato ad evitare l’errore giudiziario. «Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge», che ha come ulteriore presidio l’art. 2 del protocollo CEDU e l’art. 24, comma secondo, della Costituzione che riconosce l’impugnazione di merito da parte del condannato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *