29 Marzo 2024

La volontaria giurisdizione,doppio binario ,dal 28 Febbraio 2023 ,il Notaio diviene figura alternativa al Giudice Tutelare , una gestione più efficiente ?

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«Informazione Giuridico e Culturale» a cura diPietro Cusati detto Pierino, giornalista, Consigliere – Segretario dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano (SA)

Il Notaio sgrava la magistratura da funzioni non giudicanti ? Per la riforma cosiddetta legge Cartabia per la volontaria giurisdizione pare di si? La normativa approvata nell’ottobre del 2022, oltre ad eliminare la competenza del tribunale nell’ambito della volontaria giurisdizione, attribuisce ai notai, in concorso con il giudice tutelare, la competenza per l’emissione dei provvedimenti autorizzativi relativi alla stipula di atti notarili in cui siano parte minori o interdetti. Per l’autorizzazione delle vendite, donazioni dei minori, alienazioni di beni immobili dei minori, operazioni del tutore dell’interdetto, dal 28 febbraio 2023 parte il doppio binario per la volontaria giurisdizione ..In particolare, al Notaio è stata attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni per il compimento di negozi giuridici, che sia stato incaricato di ricevere, da parte di soggetti minori di età o sottoposti a misure di protezione ovvero aventi ad oggetto beni ereditari. Il Notaio diviene figura alternativa al Giudice Tutelare potendo le parti indifferentemente indirizzare all’uno o all’altro la propria richiesta volta all’ottenimento del provvedimento autorizzatorio. Il Notaio richiesto di rilasciare l’autorizzazione deve essere il “notaio rogante”, ossia il Notaio incaricato dalle parti al ricevimento del negozio giuridico che interessa il minore, l’incapace ovvero i beni ereditari e per il quale occorra la debita autorizzazione . Presupposto oggettivo del negozio giuridico da realizzare deve essere parte un soggetto minore di età o incapace di agire ovvero il negozio giuridico deve riguardare la disposizione di beni ereditari. La parte interessata, personalmente o attraverso il ministero di un avvocato munito di procura alle liti, presenta al Notaio rogante una richiesta motivata di rilascio dell’autorizzazione; dà così avvio ad un vero e proprio procedimento amministrativo ad impulso di parte. La richiesta deve rivestire la forma scritta ,consegnata, senza particolari forme, anche brevi manu, al Notaio per il suo esame,che dovrà valutare la fondatezza in diritto e i dati di fatto che ritenga opportuni in ordine all’autorizzazione da rilasciare. Il Notaio potrà farsi coadiuvare da consulenti tecnici, nominando periti di ogni genere. Assumere informazioni, sentendo coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, ovvero altri chiamati o i creditori risultanti dall’inventario. Nel procedimento di volontaria giurisdizione, a differenza di quello contenzioso, i poteri di parte sono circorscritti all’onere della domanda che mette in moto il procedimento, soddisfatto il quale, è poi precluso alla stessa di determinarne il corso, che è rimesso integralmente all’autorità deputata ad emettere il provvedimento. Il procedimento si conclude con il rilascio dell’autorizzazione da parte del Notaio. L’autorizzazione notarile presenta gli stessi caratteri del provvedimento giurisdizionale e acquista piena efficacia una volta decorsi venti giorni senza che sia presentato reclamo, consentendo la stipula dell’atto in cui l’incapace è coinvolto. I presupposti di legittimità della richiesta, che il Notaio deve valutare, sono l’oggetto dell’istanza, la legittimazione dell’istante, la propria competenza al rilascio del provvedimento e la sussistenza dei requisiti di necessità o utilità evidente. L’autorizzazione deve rivestire la forma scritta, poiché necessita di essere comunicata da parte del Notaio rogante alla cancelleria del Tribunale competente e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. L’autorizzazione rilasciata dal Notaio ovvero il provvedimento di diniego possono essere oggetto di reclamo innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

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