20 Aprile 2024

di Francesco Sampogna

I fatti:

dopo l’ultimo Consiglio Comunale, che ha visto approvare la figura di presidente del Consiglio Comunale, – anche se Vibonati non supera i 15000 abitanti – ora dalle pagine dei Social del gruppo di opposizione viene evidenziata una nuova “gaffe”. A quanto pare un assessore comunale, esterno, ha presenziato ad un convegno fuori regione indossando “impropriamente” ed in modo anche sbagliato la fascia tricolore, che come da circolare del Ministero degli Interni può essere indossata solo dal Sindaco o dal Vicesindaco.

Il gruppo di opposizione “Entra nel Futuro” in due post sui social, che riportiamo integralmente (fonte Facebook), hanno messo in evidenza il non corretto utilizzo della fascia tricolore.

Infatti leggiamo:

“La fascia tricolore è distintivo del Sindaco, essa reca lo stemma della Repubblica e quello del Comune; è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all’altezza dell’anca sinistra e, nell’indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta. In sintesi, dal sito del Ministero per gli affari interni e territoriali, si evince che “l’Assessore non vice sindaco e gli altri soggetti dell’Amministrazione comunale o di organismi o enti a cui partecipino gli enti locali con propri rappresentanti, (figuriamoci gli assessori esterni) non possono indossare la fascia tricolore in luogo del Sindaco per presenziare a eventi in altri Comuni, anche se delegati dallo stesso Sindaco”.

Non ci resta che fare una triste e dolorosa considerazione: In perpetuum e nel nome della “Continuità”, si violano le leggi dello stato dimostrando, ancora una volta, che la saccenza, la tracotanza e la presunzione di infallibilità che li caratterizza, non viene premiata bensì li avvolge in un vortice di derisione generale che, ben presto, li travolgerà.”

ancora si legge:

“La Fascia Tricolore non è un gioco che può passare in qualsiasi mano, neanche una medaglia che può essere esibita da chiunque alla prima occasione utile, essa rappresenta le istituzioni nell’unita’ dell’intero territorio, ecco perché nelle manifestazioni pubbliche la legge afferma che può essere indossata SOLO dal Sindaco e dal Vicesindaco. La carenza e l’ignoranza di responsabilità civica e istituzionale della maggioranza necessita quantomeno di chiarimenti pubblici altro che caccia a fantomatici colpevoli.”

Vediamo cosa prevede e dice il Ministero degli Interni e la circolare N°5 del 1998

Corretto uso della Fascia tricolore: il parere del Viminale (https://www.entilocali-online.it/corretto-uso-della-fascia-tricolore-il-parere-del-viminale/)

Con un Parere pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in data 8 agosto 2022, si è espresso in merito all’uso corretto della Fascia tricolore.

La Nota prende le mosse dal fatto che una Prefettura ha fornito notizie su quanto segnalato da una Consigliera comunale circa l’uso della Fascia tricolore da parte di Consiglieri ed Assessori comunali. Il Sindaco si era giustificato nei confronti di tale esposto, evidenziando che “l’uso della Fascia tricolore da parte dei Delegati, in occasione della richiesta di pubblicazione (promessa di matrimonio), così come la celebrazione del matrimonio, rappresenta un atto pubblico che discende da un procedimento amministrativo, pertanto rivestito dei crismi di ufficialità e pubblicità tali da consentire all’Ufficiale di Stato civile, al Sindaco o suo Delegato di indossare la Fascia tricolore, senza che questo comporti un uso improprio della stessa”. Il Ministero ha segnalato “che, nel caso di richiesta di pubblicazione ai sensi dell’art.54 del Dpr. n.396/2000 non è previsto l’uso della fascia tricolore, a differenza della previsione di cui all’art.70 del Dpr n.396/2000 che dispone l’utilizzo della fascia tricolore quando l’Ufficiale dello Stato civile celebra il matrimonio o costituisce l’unione civile”.Aggiungendo che l’art.1 del Dpr. n. 396/2000 individua al comma 3 i soggetti che possono esercitare le funzioni di Ufficiale di Stato civile, e specificamente limitate alla celebrazione del matrimonio, individua “le funzioni di Ufficiale dello Stato civile possono essere delegate anche a uno o più Consiglieri o Assessori comunali o a Cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale”. Pertanto, la delega è ammessa solo nelle ipotesi indicate, e dunque il Sindaco è vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa. Ribadendo che l’alto ruolo istituzionale svolto impone un uso corretto di tale distintivo sindacale, come da Circolare del Ministero dell’Interno 4 novembre 1998, n. 5/98 – Fascia tricolore – pubblicata nella G. U. n. 270/1998. L’uso della Fascia tricolore è legato alla natura delle funzioni sindacali, in quanto capo dell’Amministrazione comunale e Ufficiale di governo. Così, tale simbolo non può essere delegato da parte di altri soggetti diversi dal Vice-Sindaco, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipano gli Enti Locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha evidenziato nel Parere che, alla luce della Legge Costituzionale n. 3/2001, sussiste oggi ampia possibilità per le Autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, come la Fascia tricolore, attinente nello specifico al Capo dell’Amministrazione e allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.

Utilizzo fascia tricolore (https://dait.interno.gov.it/pareri/97067)

Sintesi/Massima 

Utilizzo fascia tricolore. Con circolare di questo Ministero n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, è stato evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (art. 36, comma 7 della legge n. 142/1990 come sostituito dall’art. 4 comma 2 della  legge 15 maggio 1997, n. 127 –  ora art. 50, comma 12 del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.

Testo 

E’ stato posto un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore.
   In particolare, è stato chiesto se l’utilizzo della predetta fascia tricolore, previa autorizzazione del Sindaco,  per la partecipazione alla commemorazione dei caduti di Salò da parte di un consigliere comunale sia corretto.
     Al riguardo si osserva che, con circolare di questo Ministero n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, si sono fornite indicazioni in ordine all’utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaci.
          Nella predetta circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (art. 36, comma 7 della legge n. 142/1990 come sostituito dall’art. 4 comma 2 della  legge 15 maggio 1997, n. 127 –  ora art. 50, comma 12 del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
           Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
     Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000, ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l’unione civile, deve indossare la fascia tricolore…”.
          Pertanto, l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur eventualmente incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo nelle ipotesi sopra indicate.
         In ogni caso, ribadendo sempre il contenuto della richiamata circolare ministeriale, ove viene precisato che “viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche”,  si ritiene che l’uso della fascia tricolore sia legato proprio alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e che, dunque, anche il sindaco sia vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa.

Circ. 4 novembre 1998, n. 5/98. Fascia tricolore.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1998, n. 270. Emanata dal Ministero dell’Interno.

Ai Prefetti della Repubblica

e, per conoscenza

Al Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d’Aosta

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Ai Commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario

Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia

Al Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna

Al Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta

L’uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall’art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all’art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune», è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l’impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura dei giuramento del sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell’uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo.

Nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato dei tricolore statuito dall’art. 12 della Carta Costituzionale; ciò richiama tangibilmente nell’immaginario collettivo il principio costituzionale dell’unità ed indivisibilità della Repubblica.

L’alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

Va tenuto presente, a tal fine, che l’art. 54 della Carta Costituzionale, nell’imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l’ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate, Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell’autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l’attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali.

Il Ministro: Russo Jervolino

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