IL GIUSTO PROCESSO PENALE PREVISTO DALL’ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE. LA LEGGE NE ASIICURA LA RAGIONEVOLE DURATA?
di Pietro Cusati
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Stabilisce l’articolo 111 della costituzione che :’’ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.’’ Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge .Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione . La crisi dei principi fondamentali del diritto penale, espressa dal profondo divario tra il sistema normativo delle garanzie e l’effettivo funzionamento del sistema punitivo,costituisce oggetto di riflessione e di analisi filosofica e giuridica da molti lustri. Già il filosofo del diritto
Norberto Bobbio nel scorso parlava del «divario tra ciò che il diritto è, e ciò che il diritto deve essere all’interno di un medesimo ordinamento giuridico». Quindi tra “effettività”e “normatività” delle norme penali e il discostarsi dal loro modello costituzionale si sviluppava la riflessione dottrinale sulla crisi del garantismo penale. Una crisi che registrava «uno svuotamento progressivo di quasi tutte tra potere coercitivo e diritti fondamentali della persona, né la separazione dei poteri. La storia di questi ultimi trent’anni ha dovuto invece registrare una profonda, costante erosione dei principi cardinali dello Stato di diritto. La crescente legittimazione della normazione penale mediante atti equiparati alla legge ,decreto-legge e decreto legislativo, attraverso un ricorso pressoché ordinario a ragioni di necessità ed urgenza solo apparenti, o a deleghe legislative costituenti autentiche cambiali in bianco in favore del Governo, con conseguente svuotamento della funzione sovrana del Parlamento e di ogni effettiva potestà di controllo della minoranza parlamentare sulla maggioranza di governo. In Italia la connotazione più accentuata del populismo fattosi governo è, non a caso, quella del giustizialismo, del populismo penale come criterio ispiratore della normazione. Il diritto si misura con le azioni umane e il diritto penale,sostanziale e processuale, interroga da vicino, in maniera necessaria, il rapporto tra agire umano, libertà e ragioni che ne giustificano la restrizione. Già il grande giurista Giuseppe Zanardelli nel 1875 soleva dire che : «L’avvocatura può dirsi essere non una professione soltanto ma una istituzione,che si lega con vincoli invisibili a tutto l’ordinamento politico e sociale.L’avvocato senza avere pubblica veste, senza essere magistrato,è strettamente interessato all’osservanza delle leggi,veglia alla sicurezza dei cittadini, alla conservazione delle libertà civiche, porta la sua attenzione su tutti gli interessi, ha gli occhi aperti su tutti gli abusi, ed è chiamato a segnalarli senza usurpare i diritti delle autorità, l’avvocato, involto in tutte le agitazioni, in tutte le tempeste, in tutte le lotte della società, deve continuamente difendere i diritti che si vogliono conculcare, le persone di coloro su cui grava l’odiosa mano dell’arbitrio, deve affrontare con serena costanza ogni amarezza ed ogni pericolo per combattere impavidamente, pensoso più d’altrui che di sé stesso, qualsiasi ingiustizia o pressione ed abuso».