27 Luglio 2024

Un decreto-legge introduce disposizioni a tutela degli utenti in materia di attività economiche

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Di Pietro Cusati detto Pierino

Il decreto-legge ha lo scopo  di rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre; incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti, in particolare nel settore della pesca e delle produzioni vinicole. In dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e dell’impatto sociale derivante dall’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, una imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare .L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore .L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Inoltre  un decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura. Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto a reati di particolare gravità, si stabilisce espressamente che la disciplina speciale in materia di intercettazioni per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche a fattispecie di reato che esprimono un’offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata e, in particolare, ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso). Inoltre, si prevede l’istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, dirette a realizzare, per le attività d’intercettazione, più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, una maggiore efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi. Si disciplina un progressivo percorso al fine di consentire di localizzare presso le nuove infrastrutture digitali l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture. È espressamente ribadito che il Ministero della giustizia, pur nell’ambito delle suddette attività, non può avere accesso ai dati in chiaro, che restano coperti dal segreto investigativo.Al fine di non generare un sovraccarico sui giudici togati, si deroga fino al 31 dicembre 2023 alla regola prevista dal Codice di procedura civile in base alla quale, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, non possono essere delegati ai giudici onorari adempimenti relativi all’ascolto del minore, all’assunzione delle testimonianze e ad altri atti riservati al giudice. Si prevede che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. Infine, si confermata la previsione secondo cui la prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

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