14 Ottobre 2024

Riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell’efficienza del sistema giustizia.

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«Informazione Giuridico e Culturale» a cura diPietro Cusati detto Pierino, giornalista, Consigliere – Segretario dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano (SA)

Con la circolare del 31 marzo 2023 ,dei  Capi del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e dell’Organizzazione Giudiziaria, del Ministero della Giustizia sono previsti  “interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell’efficienza del sistema giustizia. ‘’ L’art. 1, commi 629-633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ,recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”.Il legislatore ha inteso delineare, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, confermati all’esito di specifiche procedure valutative, una struttura del compenso differente rispetto agli altri magistrati onorari, in quanto essenzialmente incentrata sul riconoscimento di tutele economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato.La nuova disciplina relativa al trattamento economico decorre dalla data del decreto ministeriale con il quale è stata recepita la delibera del Consiglio superiore della magistratura di positivo superamento della procedura valutativa. Da questo momento si applica il compenso previsto dal comma 7 per i non esclusivisti, mentre dal momento in cui il magistrato esercita l’opzione si applicherà il trattamento di cui al comma 6 per gli esclusivisti.Il legislatore non prevede che una volta esercitata o meno l’opzione la scelta circa il regime di esclusività o non esclusività debba necessariamente essere irreversibile e non modificabile. Infatti, il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’opzione di cui al sesto comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 risulta funzionale all’avvio delle attività con l’uno o l’altro regime.Non sussistono ragioni organizzative per precludere la possibilità di scegliere il regime di esclusività da parte di chi non abbia inizialmente, ed entro il termine di trenta giorni, esercitato l’opzione, ovvero per negare a chi abbia tempestivamente esercitato l’opzione in favore del regime di esclusività, la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto in non esclusivo. In tal  caso il nuovo regime economico-trattamentale avrà corso a decorrere dal provvedimento del capo dell’Ufficio che, in adesione alle mutate indicazioni del magistrato onorario, detterà le conseguenti disposizioni organizzative quanto allo svolgimento dell’incarico. Riguardo al pagamento del trattamento economico, l’amministrazione intende individuare una soluzione tecnico-gestionale secondo modalità e procedure assimilabili a quelle in essere per il personale dipendente, in considerazione degli elementi di analogia in termini di costituzione e durata del rapporto. Allo stato, in mancanza di un chiaro riferimento normativo riguardo la qualificazione del reddito, il regime fiscale e, soprattutto, il regime previdenziale da applicare, non è possibile delineare e implementare ex abrupto una corrispondente procedura di liquidazione nell’ambito dei processi informatici di NoiPA.Tuttavia, in un quadro normativo chiaramente delineato riguardo la misura della retribuzione e a fronte della conclusione delle procedure di conferma con l’adozione e la comunicazione del corrispondente decreto ministeriale, viene assunta la determinazione di corrispondere comunque un trattamento economico a titolo di acconto e salvo ogni successivo conguaglio a seguito della risoluzione delle problematiche di inquadramento giuridico .L’acquisizione e l’erogazione dei buoni pasto elettronici spettanti ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli Uffici giudicanti e gli Uffici requirenti, provvederanno, corrispondentemente, le Corti d’appello e le Procure generali attraverso le consuete modalità e con imputazione della spesa sul cap. 1404 piano gestionale 7, nell’ambito delle risorse ordinariamente assegnate.Si ribadisce che il buono pasto ha natura assistenziale, non è monetizzabile e viene, ora, operata un’estensione in favore dei magistrati onorari “confermati”. La relativa disciplina individua presupposti e condizioni più restrittivi rispetto a quanto previsto per il personale amministrativo e per quello della magistratura ordinaria poiché, nel caso di specie, l’unica ipotesi per l’attribuzione del buono pasto viene individuata nello svolgimento di attività di udienza, con esclusione di qualsiasi altra attività ancorché svolta nell’ambito dell’ufficio giudiziario.

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