14 Ottobre 2024

Rubrica «Informazione Giuridico e Culturale» a cura di Pietro Cusati detto Pierino

L’autocertificazione redatta e firmata dal soggetto interessato, il quale ne assume la totale responsabilità, quando si desidera dichiarare determinati fatti, stati o qualità personali in sostituzione dei certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi o anche da privati che lo consentono. Mediante l’autocertificazione, possono provarsi, la data e il luogo di nascita,la residenza, la cittadinanza,il godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia,esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali,titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, stato di disoccupazione,qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili , iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è prevista dal testo unico sulla documentazione amministrativa,art. 47 del D.P.R: n.445 del 2000,trattasi di un atto sostitutivo dell’atto notorio con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso. Può essere utilizzata quando un soggetto deve entrare in contatto con la P.A., la pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici e può essere utilizzata dai cittadini dell’ Unione Europea. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso della residenza italiana e della dichiarazione di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani. Il pubblico ufficiale che non accetta l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà incorre nella violazione dei doveri d’ufficio. Possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve presentarsi agli organi della pubblica amministrazione personalmente sottoscritta dall’interessato, presentate unitamente a copia di un documento di identità .La falsa dichiarazione  fa decadere i benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste. La dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà è sottoscritta davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o allegare alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia di un documento di identità del dichiarante ed inviarla all’ufficio richiedente per posta o via fax o e-mail.L’atto di notorietà è un atto di natura pubblica  necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali, scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale. La dichiarazione è resa sotto giuramento da due testimoni muniti di documento in corso di validità e nel pieno esercizio dei propri diritti civili, i quali giurano di essere consapevoli della responsabilità morale e giuridica che assumono con tale deposizione.

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