29 Marzo 2024

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I rifiuti accidentalmente pescati sono classificati urbani. Lo stesso vale per i rifiuti da demolizione «fai da te». Lo prevede lo schema di dlgs correttivo al testo Unico Ambientale in materia di rifiuti approvato lo scorso 16 settembre dal governo

I rifiuti accidentalmente pescati sono classificati urbani. Lo stesso vale per i rifiuti da demolizione «fai da te». Lo prevede lo schema di dlgs correttivo al testo Unico Ambientale in materia di rifiuti (AC 433 del 23 settembre), approvato lo scorso 16 settembre dal governo in via preliminare e che ora dovrà essere sottoposto al parlamento per il previsto parere.Il decreto modifica il comma 1 dell’art. 183 del dlgs n. 152/2006 (mediante riformulazione del punto 6-bis della lettera b-ter), aggiungendo tra i rifiuti urbani i i rifiuti accidentalmente pescati. Si tratta del coordinamento con la legge 17 maggio 2022, n. 60 recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge “SalvaMare”)».

Un’ulteriore modifica in campo definitorio riguarda il coordinamento con le definizioni e classificazioni del dlgs n. 197 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/883.

In questo modo i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive potranno essere conferiti ai centri di raccolta e non rientreranno nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali.

A questo proposito la relazione di accompagnamento ricorda il considerando 11 della direttiva che esplicita che: «Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione «fai da te».

Tuttavia, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell’apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione da parte del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare.

I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività «fai da te», potranno essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 1, del dlgs n. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato». Tale disposizione – secondo la stessa relazione – consente la corretta gestione di detti rifiuti evitando che il cittadino, non potendo conferire in un luogo certo, sarebbe più incline al loro abbandono incontrollato o su suolo privato o su suolo pubblico.l decreto modifica il comma 1 dell’art. 183 del dlgs n. 152/2006 (mediante riformulazione del punto 6-bis della lettera b-ter), aggiungendo tra i rifiuti urbani i i rifiuti accidentalmente pescati. Si tratta del coordinamento con la legge 17 maggio 2022, n. 60 recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge “SalvaMare”)».

Un’ulteriore modifica in campo definitorio riguarda il coordinamento con le definizioni e classificazioni del dlgs n. 197 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/883.

In questo modo i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive potranno essere conferiti ai centri di raccolta e non rientreranno nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali.A questo proposito la relazione di accompagnamento ricorda il considerando 11 della direttiva che esplicita che: «Sebbene la definizione di «rifiuti da costruzione e demolizione» si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione «fai da te».

Tuttavia, il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell’apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione da parte del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare.

I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività «fai da te», potranno essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 1, del dlgs n. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato». Tale disposizione – secondo la stessa relazione – consente la corretta gestione di detti rifiuti evitando che il cittadino, non potendo conferire in un luogo certo, sarebbe più incline al loro abbandono incontrollato o su suolo privato o su suolo pubblico. Testualmente, la relazione recita sul punto che «Evidenze di tali comportamenti sono noti all’Amministrazione per le numerose segnalazioni pervenute e per le conseguenti ordinanze di rimozione emesse dagli enti territorialmente competenti».

Qualche altro rifiuto «esce», invece, secondo la proposta di correttivo, dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

Ad esempio, all’art. 185, si inseriscono tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche «i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo», intendendo quei rifiuti quali ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo.

Qui la necessità dell’esclusione si ravvisa, dunque, nella corretta gestione di detti rifiuti per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica.

Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti auto-reattivi esplosivi, devono soggiacere alle particolari norme di settore di cui al decreto 12 maggio 2016, n. 101 «Regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti», compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie. Attenzione, sono compresi anche quelli per le esigenze di soccorso.

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