20 Luglio 2026

Appello del giornalista Pietro Cusati, a tutti i Sigg. Consiglieri Regionali della Regione Campania, per l’istituzione del Garante della natura e dell’ambiente

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Appello del giornalista Pietro Cusati, a tutti i Sigg. Consiglieri Regionali della Regione Campania, per l'istituzione del Garante della natura e dell'ambiente

Pietro CUSATI detto Pierino

Una figura di garanzia importante che manca in Campania, è il Garante della natura e dell’ambiente , ritengo opportuno e socialmente utile , proporre, alla cortese attenzione dei Sigg. Consiglieri Regionali, di un apposito disegno di legge, per istituirla anche nella nostra Regione,a difesa dell’ambiente,del paesaggio,dello sviluppo sostenibile e per la salvaguardia del territorio . La Basilicata ,prima e unica Regione in Italia, che ha questa figura istituzionale di garanzia ,nella persona del Dott. Biagio Costanzo, come modello di tutela ambientale , introdotta con la legge Regionale 3 Febbraio 2025,n.13, a difesa del paesaggio e dello sviluppo sostenibile,per vigilare sulla tutela del patrimonio naturale, di parchi e aree protette, inquinamento idrico e atmosferico.  Il Garante della natura esercita funzioni   di monitoraggio e sollecitazione circa le misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030.Supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione per ciò che attiene la materia ambientale, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, lo sviluppo sostenibile anche nell’interesse delle future generazioni. Presidio per un’efficace, efficiente e celere azione ambientale, finalizzata al raccordo fra le Istituzioni, le Autorità competenti, gli Enti e tra questi e la comunità regionale.

Ha la facoltà di fare proposte, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa ambientale. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni il Garante della natura agisce in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Il Garante della natura opera in stretta collaborazione con le direzioni regionali di riferimento al fine di assicurare e promuovere gli obiettivi fissati nella Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 nonché il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, equità e celerità.In relazione ai compiti ad esso affidati, segnala agli organi competenti e agli uffici le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l’adozione dei necessari provvedimenti e,

 comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate a presidio delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Indica, anche ai fini dell’apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d’Ufficio nei confronti degli interessati.Può chiedere informazioni e fare proposte agli organi competenti e alla struttura organizzativa di riferimento. A tal fine, può invitare a fornire notizie, documenti, chiarimenti.  Il Garante della natura può essere adito gratuitamente, a richiesta di singoli e persone giuridiche interessate, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni; a richiesta di enti civici, enti provinciali, organi e organismi regionali al fine di contribuire alla risoluzione di disfunzioni amministrative;  d’Ufficio, con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura ambientale analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.  Il Garante della natura, verificata la fondatezza della segnalazione o a seguito della sua decisione di intervenire d’Ufficio, agisce a tutela del diritto leso richiedendo agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Se utile, individuato il responsabile del procedimento, chiede di procedere all’esame congiunto della pratica. Il responsabile del procedimento richiesto dell’esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante della natura o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Garante della natura.

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