17 Maggio 2026

Il Presidente della Repubblica che ha concesso di più la grazia è stato Luigi Einaudi, il primo della storia della Repubblica

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Il Presidente della Repubblica che ha concesso di più la grazia è stato Luigi Einaudi, il primo della storia della Repubblica

Pietro CUSATI detto Pierino

È possibile che il presidente della Repubblica conceda la grazia a un condannato senza che nessuno ne faccia richiesta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria. Dopo Luigi Einaudi ,seguono Giovanni Gronchi,terzo presidente della Repubblica dal 1955 al 1962, Giovanni Leone ,presidente dal 1971 al 1978 e Sandro Pertini, suo successore. Durante il suo primo mandato Sergio Mattarella ha concesso la grazia 35 volte, e altre 36 nel secondo, che però è ancora in corso. Il presidente che l’ha concessa meno è stato finora Giorgio Napolitano (23 volte).Nel diritto penale la grazia è un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato, al quale la pena principale è condonata in tutto o in parte, con o senza condizioni, oppure è sostituita con una pena meno grave. A differenza dell’amnistia e dell’indulto, che si applicano ad una determinata categoria rispettivamente di reati e di condannati, la grazia si riferisce ad un singolo soggetto che si trovi in condizioni eccezionali di carattere equitativo o giudiziario. La grazia viene concessa dal Presidente della Repubblica, con atto controfirmato dal Ministro della Giustizia . Il procedimento relativo alla concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale italiano. Presupposto della grazia è il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La grazia può essere concessa su domanda del condannato, di un suo prossimo congiunto o dal convivente o del tutore o curatore ovvero da un avvocato , su proposta del Presidente del consiglio di disciplina  o anche, in assenza di domanda o proposta  d’ufficio, cioè d’iniziativa del Presidente della Repubblica o dello stesso ministro della giustizia. Essa prescinde dal consenso dell’interessato.È prevista una fase istruttoria non giurisdizionale di acquisizione di elementi di giudizio strumentale alla decisione . Pertanto, se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il giudice dell’esecuzione, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se invece il condannato non è detenuto né internato, la domanda può essere presentata allo stesso procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette con le proprie osservazioni al ministro per l’eventuale proposta.

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