Il Parlamento Italiano ha approvato definitivamente la riforma che introduce nella costituzione la separazione delle carriere dei magistrati,secondo il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, la «madre di tutte le riforme»?

di Pietro Cusati detto ierino
Al Senato, con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astensioni, concluso le quattro letture previste dalla Costituzione per le modifiche della Carta Costituzionale .Ora la parola passa al referendum confermativo. Il referendum confermativo è una consultazione, diversamente dal referendum abrogativo, in cui non c’è quorum e si svolgerà nella primavera del 2026.
Poiché . Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte. Ora la parola passerà ai cittadini , che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. Attualmente le carriere in magistratura non sono separate, un magistrato entrato per concorso può scegliere di rivestire funzioni giudicanti, ossia di fare da giudice all’interno di un Tribunale, oppure funzioni requirenti, come pubblico ministero e occuparsi quindi di condurre le indagini e di sostenere la pubblica accusa in dibattimento. Dal 2022, in base alla riforma Cartabia, il magistrato può cambiare carriera solo una volta ed entro dieci anni da quando aveva optato per il primo percorso di pm o di giudice. Una situazione che, secondo stime recenti, riguarderebbe una ventina di toghe l’anno su 9.500 in servizio. Tuttavia, per il Governo è cruciale tenere la porta comunicante completamente chiusa e realizzare percorsi professionali separati. Il ddl ribadisce come la magistratura costituisca un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma precisa ,ed è la novità principale del testo da cui discendono le altre, che sarà «composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Lo prevede l’articolo 3 del disegno di legge, che andrà ,sempre se supererà il vaglio del referendum confermativo, a integrare e modificare l’attuale primo comma dell’articolo 104 della Costituzione. Di conseguenza, pur mantenendo fermo il principio scolpito nell’articolo 107 della riforma Cartabia , in base al quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni, il ddl introduce il percorso delle «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». Come saranno disciplinate? Le nuove regole vengono demandate alla riforma dell’ordinamento giudiziario.In assenza di cogenti previsioni costituzionali, di fatto toccherà alla legge ordinaria disciplinare tanto le nuove regole dei concorsi sia del funzionamento degli organismi di formazione, per cui anche l’attuale Scuola Superiore della Magistratura potrebbe essere duplicata.Anche il Consiglio superiore della magistratura, attuale organo di autogoverno di tutte le toghe, Le competenze dell’unico organo di autogoverno della magistratura, nel ddl viene sdoppiato, con la creazione di un Consiglio superiore della magistratura giudicante e di un altro della magistratura requirente, comunque presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica, in base a una modifica sia dell’articolo 87 che dell’articolo 104 della Costituzione. La composizione dei due nuovi Csm ,un membro togato di diritto,il primo presidente della Cassazione nel Csm giudicante e il procuratore generale in quello requirente; un terzo di componenti laici, estratti a sorte dai nomi di un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune, i restanti due terzi di componenti togati, ma estratti a sorte rispettivamente tra i magistrati giudicanti,che sono circa 7mila, fra giudici penali e civili e quelli requirenti,che contano circa 2mila pubblici ministeri. La durata della carica è di quattro anni e chi viene designato non potrà partecipare al sorteggio per la consiliatura seguente. I due vicepresidenti di ciascun Csm, infine, verrebbero individuati con un ulteriore sorteggio fra i componenti laici dei rispettivi Consigli. L’Alta Corte disciplinare è una delle principali . L’articolo 4 della riforma istituisce un nuovo organo di rilievo costituzionale destinato a prendere in carico alcuni compiti e funzioni attualmente ripartite fra il Csm e la Corte di Cassazione, riguardanti la delicata materia della «giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti». Le novità previste dal disegno di legge costituzionale non entreranno in vigore dopo il quarto via libera del Parlamento. Ciò sarebbe stato possibile, secondo la Costituzione, solo se il ddl avesse ricevuto il voto favorevole dei due terzi dei componenti delle rispettive Camere. Pertanto saranno i cittadini a dover decidere, attraverso lo strumento del referendum confermativo, se le modifiche della Costituzione diverranno effettive. Per questo tipo di referendum – che potrebbe avere luogo fra marzo e aprile del 2026, secondo quanto ipotizza l’esecutivo – a differenza da quelli cosiddetti “abrogativi” (che puntano cioè a cancellare una legge o parti di essa) non è prevista l’asticella del quorum, ossia una minima soglia di partecipazione al voto da raggiungere.
