L’abuso di decreti legge adottati dal governo indebolisce il ruolo del parlamento? Rilievi gravi sul decreto sicurezza dalla Corte di Cassazione


di Pierino Cusati
La Costituzione prevede che i decreti legge siano utilizzati solo in casi di “straordinaria necessità e urgenza”.Un uso improprio in assenza di effettiva necessità e urgenza, con possibili ripercussioni sul ruolo del Parlamento ,il decreto legge è un atto normativo provvisorio avente forza di legge, adottato dal Governo e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, altrimenti perde efficacia retroattivamente. L’abuso dei decreti legge fatto dai diversi governi comprime le prerogative delle camere

L’attuale esecutivo riporta il dato più alto per quanto riguarda il numero medio di decreti legge emanati al mese. Recentemente sono state presentate due proposte di revisione costituzionale che allungano i tempi per la conversione dei decreti a 90 giorni in modo da fornire più tempo alle camere per esaminare i decreti legge e presentare eventuali proposte di modifica. Trattandosi di riforme costituzionali sono necessarie due votazioni distinte per camera a distanza di almeno tre mesi.Il decreto sicurezza ha ricevuto rilievi gravi dall’ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, in una relazione di circa 130 pagine, rileva criticità di “metodo” e di “merito”. Per la Suprema Corte il decreto “riproduce quasi alla lettera” il contenuto del disegno di legge che la Camera dei deputati, “dopo un’ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024” e poi trasmesso al Senato. Mancherebbero, dunque, i requisiti di “necessità e urgenza”.

La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il ricorso al decreto-legge non può fondarsi su una “apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza”. A ciò si aggiunge “l’estrema disomogeneità dei contenuti” del testo. Quanto alle disposizioni che “determinano il trattamento sanzionatorio”, destinate a incidere sulla libertà personale, “devono ritenersi suscettibili di controllo” da parte della Corte per “gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità, dovendosi scongiurare il rischio di irrogazione di ‘una sanzione non proporzionata all’effettiva gravità del fatto'”. Ritiene nell merito la Suprema Corte di Cassazione che vengono riportati diversi profili problematici come nel caso delle aggravanti di luogo per i reati commessi nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri e per il nuovo reato di blocco stradale. Dubbi anche sulle disposizioni che interessano detenuti madri e canapa