6 Dicembre 2024

Patteggiare la pena vuol dire essere colpevoli,un implicito riconoscimento di responsabilità? Quale valore attribuire alla sentenza cosiddetta patteggiata?

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di Pietro Cusati detto Pierino

L’istituto della sentenza di ‘’patteggiamento’’ (art. 444 c.pp.) ,non prova né la sussistenza ,né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce. Il  codice di procedura penale statuisce che  la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale, che è assente nel procedimento di patteggiamento e che l’art.445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. La sentenza di ‘’patteggiamento’’ non contiene alcuno accertamento penale dei fatti contestati, bensì una mera irrogazione di pena ridotta così come concordata tra P.M. ed imputato. Ne discende quindi l’assoluta irrilevanza della sentenza  che, del resto, non contenendo alcun accertamento penale dei fatti accaduti, non può essere posta a fondamento di un atto .Sono stati  numerosi gli  interventi della Cassazione sull’articolo 444 del codice di procedura penale, inizialmente aveva espresso  il convincimento che la pronuncia di patteggiamento presupporrebbe un accertamento di responsabilità dell’imputato. Successivamente la Corte di Cassazione , è andata elaborando una tesi che individua nella sentenza patteggiata  elementi che la farebbero assimilare ad  una sentenza di proscioglimento, seppure caratterizzata da alcune peculiarità. La pronuncia patteggiata integra un vero e proprio giudizio, in quanto il giudice svolge comunque « valutazioni fondate direttamente sulle risultanze in atti aventi natura di giudizio non di mera legittimità, ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell’imputato, quanto, infine, la pena ». In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito  può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca? La confisca è fuori dal patteggiamento? La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19378, del 16 maggio 2024,sezione IV penale,  ha chiarito che, in tema di patteggiamento, le misure di sicurezza disposte devono comunque essere oggetto di motivazione approfondita. In pratica occorre  esplicare le ragioni di ricorrenza dei relativi presupposti applicativi. “La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per Cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti , diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.“.La Corte di Cassazione  sottolinea  che, nel giudizio di Cassazione, l’illegalità della pena e della misura di sicurezza ,come la confisca , è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell’ipotesi di tardività del ricorso. Infatti deve essere osservato  la statuizione con cui è stata disposta la confisca  in sequestro .Per la Suprema Corte di Cassazione è del tutto immotivata, in quanto priva di una qualsiasi argomentazione a supporto, non essendo state esplicate le specifiche ragioni di assunzione di tale decisione.

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