18 Aprile 2024

«Informazione Giuridico e Culturale» a cura di Pietro Cusati detto Pierino, giornalista, Consigliere – Segretario dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano (SA)

Il regime del 41bis è compatibile con l’articolo 27 della costituzione : le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato?

Secondo i dati del ministero della Giustizia,ad ottobre 2022 , i detenuti al regime del 41bis erano 728 . Di questi, la stragrande maggioranza è costituita da uomini (716), solo 12 sono le donne sottoposte al “carcere duro”. Il “carcere duro”, disciplinato dall’ articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, è un regime carcerario destinato ai detenuti più pericolosi ,un particolare regime carcerario che prevede numerose restrizioni per i detenuti, finalizzate ad isolarli dall’esterno. La norma dell’art. 41 bis fu introdotta nel 1975 e indicava che “in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati”. Si trattava di una disciplina volta a garantire l’ordine in caso di tumulti nelle carceri, e a prevenire gli stessi. La legge Gozzini,n.663, del 10 ottobre 1986, incluse il  “sistema di sorveglianza speciale”, per colpire i detenuti ritenuti pericolosi,e successivamente all’articolo fu aggiunto un altro comma,con il decreto – legge Martelli –Scotti,più volte modificato. In pratica il  “carcere duro” è stato pensato per non consentire ai  capi  della criminalità organizzata di continuare ad esercitare il proprio potere dal carcere. Il 41bis era stato introdotto con un carattere temporaneo,poi prorogato a più riprese nel tempo, fino ad essere stato reso definitivo nel 2002. Il regime prevede in particolare una serie di misure restrittive, tra queste l’isolamento sia nella cella che nelle parti comuni delle strutture carcerarie, limitazioni per l’ora d’aria, la sorveglianza costante affidata ad un corpo speciale della polizia penitenziaria,la limitazione dei colloqui con i familiari, il controllo della posta inviata e ricevuta, la limitazione degli effetti personali custoditi in cella.

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